Ovidiana - San Salvo: il CONI conferma la ripetizione della gara

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha respinto l'istanza cautelare, richiesta della società dell'Ovidiana Sulmona, volta alla sospensione della gara: si rigioca mercoledì 4 novembre al "Pallozzi"

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Il comunicato ufficiale del CONI, redatto e firmato dal Presidente del Collegio Vito Branca:

Il Presidente 
Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2026, presentato, in data 28 ottobre 2026, dalla società A.S.D. Ovidiana Sulmona contro la società A.S.D. San Salvo Calcio 1967, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, di cui al C.U. n. 28 del 21 ottobre 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata, con diversa motivazione, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n. 23 dell'8 ottobre 2026, con cui è stato accolto il ricorso della A.S.D. San Salvo Calcio e, per l’effetto, è stato disposto di non omologare il risultato conseguito sul campo nella gara Ovidiana Sulmona - San Salvo Calcio del 23 settembre 2026 e di ordinare la ripetizione della medesima gara per errore tecnico dell’arbitro; letto il ricorso che precede; vista la richiesta di misura cautelare, ivi contenuta, finalizzata alla “sospensione degli effetti della decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale FIGC - LND, impugnata e della disputa della gara in programma il 4.11.2026”; esaminati gli atti di causa; esaminata la decisione impugnata; rilevato che le questioni sottoposte al vaglio del Collegio non riguardano, prima facie, questioni di diritto e di legittimità di pronto scrutinio ovvero di pacifica soluzione; ritenuto che la controversia deve, pertanto, essere trattata, anche in relazione all’istanza subordinata, assicurando il pieno contraddittorio fra tutte le parti e, per l’effetto, la piena conoscenza del merito della stessa; PQM Rigetta l’istanza cautelare.
IL PRESIDENTE F.to Vito Branca