Ovidiana - San Salvo: il CONI conferma la ripetizione della gara
Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha respinto l'istanza cautelare, richiesta della società dell'Ovidiana Sulmona, volta alla sospensione della gara: si rigioca mercoledì 4 novembre al "Pallozzi"
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Il comunicato ufficiale del CONI, redatto e firmato dal Presidente del Collegio Vito Branca:
Il Presidente
Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2026, presentato, in data 28 ottobre 2026, dalla società
A.S.D. Ovidiana Sulmona contro la società A.S.D. San Salvo Calcio 1967, la Federazione Italiana
Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND avverso la decisione della Corte
Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, di cui al C.U. n.
28 del 21 ottobre 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata
confermata, con diversa motivazione, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il
medesimo Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n. 23 dell'8 ottobre 2026, con cui è stato
accolto il ricorso della A.S.D. San Salvo Calcio e, per l’effetto, è stato disposto di non omologare
il risultato conseguito sul campo nella gara Ovidiana Sulmona - San Salvo Calcio del 23 settembre
2026 e di ordinare la ripetizione della medesima gara per errore tecnico dell’arbitro;
letto il ricorso che precede;
vista la richiesta di misura cautelare, ivi contenuta, finalizzata alla “sospensione degli effetti della
decisione resa dalla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale FIGC - LND,
impugnata e della disputa della gara in programma il 4.11.2026”;
esaminati gli atti di causa;
esaminata la decisione impugnata;
rilevato che le questioni sottoposte al vaglio del Collegio non riguardano, prima facie, questioni di
diritto e di legittimità di pronto scrutinio ovvero di pacifica soluzione;
ritenuto che la controversia deve, pertanto, essere trattata, anche in relazione all’istanza
subordinata, assicurando il pieno contraddittorio fra tutte le parti e, per l’effetto, la piena
conoscenza del merito della stessa;
PQM
Rigetta l’istanza cautelare.
IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca